Definizione
Ai sensi dell'art. 2598 c.c. compie atti di concorrenza sleale chiunque:
1. Usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente (concorrenza sleale confusoria o per confunsione);
2. Diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente (denigrazione e appropriazione di pregi);
3. Si vale, direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda (comunicazioni ingannevoli, ribassi di prezzo, vendita sottoscosto, storno di dipendenti, sottrazione di segreti aziendali, concorrenza parassitaria, boicottaggio).
Per concretare l'ipotesi della concorrenza sleale è sufficiente che l'atto illecito sia idoneo a danneggiare l'altrui azienda, indipendentemente da un danno concretamente verificatosi.
Legittimazione
Oltre al singolo imprenditore, anche le associazioni professionali e gli enti che rappresentano una categoria imprenditoriale possono agire per la repressione della concorrenza sleale quando gli atti illeciti pregiudicano gli interessi di tale categoria.
Anche le associazioni straniere sono legittimate ad agire per la concorrenza sleale nel nostro Paese.
Giurisdizione e competenza
Sono devolute alla cognizione delle Sezioni Specializzate tutte le controversie in materia di concorrenza sleale, con esclusione di quelle che non riguardino l'esercizio dei diritti di proprietà industriale (marchi e altri segni distintivi).
Tutte le altre ipotesi sono devolute alla competenza del giudice ordinario.
Misure cautelari
È possibile ottenere una inibitoria provvisoria del comportamento sleale ovvero il sequestro dei beni illecitamente prodotti e/o commercializzati.
È altresì possibile compiere atti di istruzione preventiva al fine di precostituire la prova del comportamento illecito.
L'inibitoria e il risarcimento del danno
Con la sentenza che accerta la sussistenza di atti di concorrenza sleale il giudice può applicare l'inibitoria di continuazione dell'illecito.
Essa consiste nel divieto, diretto all'autore degli atti di concorrenza sleale, di continuare l'attività o ripetere l'atto dichiarati illeciti.
La violazione dell'inibitoria è punita dall'art. 388 c.p.
Oltre all'inibitoria il giudice può adottare tutti i provvedimenti opportuni per la rimozione degli effetti dell'atto illecito che possono consistere nell'ordine di distruzione o di ritiro dal commercio dei bei realizzati con l'attività illecita procedendo alla eliminazione fisica delle cose materiali (cartelloni pubblicitari, etichette, prodotti) per mezzo delle quali si è dato vita all'illecito.
Il giudice può anche ordinare la pubblicazione di messaggi correttivi nel caso di illeciti compiuti a mezzo pubblicità.
Infine, la liquidazione del danno dovrà tenere conto da un lato dei danni emergenti come ad esempio, le spese sostenute per opporsi alla illecita pubblicità altrui e dall'altro del maggior guadagno conseguito dal concorrente tramite il suo illecito.
Il consumatore e la concorrenza sleale
Il Codice del Consumo vieta all'imprenditore, nei rapporti col consumatore, l'utilizzo di pratiche commerciali scorrette e idonee a falsare in modo rilevante il comportamento economico del consumatore.
Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta.
È considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea a indurre in errore il consumatore medio e, in ogni caso, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere decisioni di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Definizione
Secondo il Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. n. 30/2005) il marchio è il segno distintivo idoneo a consentire al pubblico dei consumatori di distinguere i prodotti o servizi di un imprenditore da quelli di un altro imprenditore.
Esso può essere costituito da parole (marchi denominativi) o figure (marchi figurativi o emblematici), compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni e le tonalità cromatiche purchè atti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.
Pertanto il primo requisito di validità del marchio è la sua capacità distintiva.
Non hanno carattere distintivo i marchi che vengono percepiti dal pubblico come elementi strutturali del prodotto cui sono pertinenti.
Nemmeno hanno carattere distintivo i marchi costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono descrivere la specie, la qualità, la destinazione, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto e della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.
Il secondo requisito di validità del marchio consiste nella novità, ove per novità bisogna intendere l'assenza di preesistenza, nel linguaggio del mercato, di parole, figure o segni noti ai consumatori, ovvero di marchi adoperati da altri imprenditori per prodotti dello stesso genere.
Il terzo requisito di validità del marchio è quello della liceità.
Sono da considerati privi di tale requisito i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e i segni decettivi e ingannevoli.
I nomi di persona diversi da quello di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purchè il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi.
L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione consenso di tali persone e, dopo la loro morte, al consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso. In ogni caso la registrazione non impedirà, a chi abbia diritto al nome, di farne uso nella ditta da lui prescelta.
Il nome notorio non può essere adottato come marchio se non dal titolare di esso o con il suo consenso.
I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso.
Il procedimento di registrazione
Alla registrazione di un marchio si procede depositando la relativa domanda all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, presso le camere di commercio, industria e artigianato che provvedono ad inoltrarla all'Ufficio. La domanda deve contenere:
- L'identificazione del richiedente;
- L'eventuale rivendicazione di priorità;
- La riproduzione del marchio;
- L'elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere, raggruppati secondo le classi della classificazione prevista dall'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi.
Ogni domanda può avere ad oggetto un solo marchio.
Ricevuta la domanda l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi procede ad un esame della regolarità formale di questa per poi passare ad un esame sostanziale sull'esistenza di impedimenti assoluti alla registrazione.
Nel corso del procedimento qualunque interessato può indirizzare all'Ufficio osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali il marchio non dovrebbe essere registrato.
È inoltre prevista la possibilità di presentare all'Ufficio, entro il termine perentorio di 3 mesi dalla data di pubblicazione, opposizione scritta, motivata e documentata, alla registrazione del marchio.
L'Ufficio, dopo averne verificato l'ammissibilità, comunica l'opposizione al soggetto che ha chiesto la registrazione del marchio con l'avviso della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione.
Ove a seguito dell'esame dell'opposizione l'Ufficio rilevi la presenza di un impedimento assoluto, ovvero abbia accolto un'opposizione basata su di un impedimento relativo, respinge la domanda di registrazione.
In tal caso il richiedente ha la facoltà di impugnare il provvedimento entro 60 giorni davanti alla Commissione dei Ricorsi avverso la cui pronuncia è possibile ricorrente avanti alla Corte di Cassazione.
La registrazione comunque non pregiudica l'esercizio delle azioni giudiziarie circa la validità e l'appartenenza del marchio.
Effetti della registrazione
La registrazione conferisce il diritto di esclusiva sul marchio a decorrere dalla data di deposito della domanda.
I diritti in tal modo conseguiti durano dieci anni ma la registrazione può essere rinnovata alla scadenza.
Violazione e tutela del marchio
I comportamenti dei terzi che il titolare del marchio ha il diritto di vietare consistono anzitutto nell'uso di un marchio identico per prodotti identici.
Quest'uso è vietato a prescindere da qualsiasi rischio di confusione.
Nelle altre ipotesi l'uso da parte di terzi di un marchio uguale o simile a quello del titolare è vietato quando, a causa dell'identità o somiglianza tra i due segni, nonchè a causa dell'identità o affinità fra i prodotti contrassegnati, può determinarsi un rischio di confusione tra il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni.
Trasferimento e licenza
Il marchio può essere liberamente trasferito o concesso in licenza.
Normalmente ciò avviene con un contratto ma può essere anche l'effetto di un atto mortis causa.
In ogni caso dal trasferimento o dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.
Tanto il trasferimento quanto la licenza devono essere trascritti presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
La nullità del marchio
Il marchio e' nullo:
se manca di uno dei requisiti di validità o se sussista uno degli impedimenti alla sua registrazione.
In caso di marchio registrato per una pluralità di prodotti o servizi, la nullità potrà riguardare soltanto una parte di questi (nullità parziale).
La decadenza per non uso
Il marchio decade se non viene utilizzato entro cinque anni dalla registrazione, ovvero se l'uso ne viene sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni.
Per evitare la decadenza l'uso del marchio deve essere effettivo, cioè non deve trattarsi di un uso meramente simbolico, o per quantitativi di prodotti irrilevanti, o sporadico.
Anche la decadenza può essere soltanto parziale.
La volgarizzazione
Un'altra ipotesi di decadenza si ha nel caso in cui il marchio sia divenuto nel commercio, per il fatto dell'attività o inattività del suo titolare, denominazione generica del prodotto o del servizio.
Un caso di volgarizzazione è quello del marchio "Biro" per le penne a sfera.
Quest'ultimo marchio infatti è divenuto la denominazione vera e propria del prodotto, perdendo la caratteristica originaria di denominazione specifica di prodotto proveniente da un determinato imprenditore.
La decadenza per decettività
Il marchio decade altresì se è divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato.
Chi può agire per ottenere la nullità o la decadenza del marchio
L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità del marchio può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d'ufficio dal pubblico ministero.
L'azione di nullità di un marchio per la sussistenza di diritti anteriori , può essere esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o dall'avente diritto.
I marchi collettivi e le indicazioni geografiche
Esempi di questo tipo di marchi sono i classici "Pura lana vergine", "Vera pelle" ecc ed è loro caratteristica la funzione propriamente di garanzia di una determinata origine, una determinata natura e una determinata qualità dei prodotti contrassegnati.
I marchi collettivi devono poggiare ciascuno su un proprio regolamento d'uso diretto a prevedere che i soggetti autorizzati all'uso del marchio collettivo rispettino, nella fabbricazione dei prodotti contrassegnati con quel marchio, certe norme attinenti alla qualità: si tratta generalmente di norme limitative di zone geografiche di provenienza dei prodotti, di indicazioni di materie prime da impiegare, di prescrizioni sui procedimenti produttivi e sugli standard qualitativi da ottenere.
Il titolare del marchio può esercitare controlli sui soggetti autorizzati a usarlo per garantire il rispetto delle prescrizioni prevedendo la sanzione della decadenza del marchio nel caso in cui venga accertato che il potere di controllo previsto nei regolamenti non venga effettivamente esercitato.
Il marchio collettivo può consistere anche soltanto in indicazioni della provenienza geografica dei prodotti o servizi (D.O.P., I.G.P.).
Le denominazioni di origine le indicazioni geografiche identificano un paese, una regioni o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico di origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione (c.d. milieu).
Il marchio internazionale
L'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi ha introdotto un sistema di deposito e registrazione dei marchi potenzialmente idoneo a valere in tutti gli Stati aderenti.
Il titolare di un marchio registrato nel cosiddetto "Paese d'origine" potrà chiedere all'amministrazione di quel Paese il deposito del marchio stesso presso l'Ufficio Internazionale per la protezione della proprietà industriale di Ginevra.
L'ufficio provvederà alla registrazione del marchio che avrà da quel momento valore in tutti gli stati aderenti per i quali sia stato richiesto.
La registrazione internazionale dura venti anni ed è rinnovabile.
Nel corso dei primi cinque anni il marchio internazionale dipende da quello per primo registrato nel Paese d'origine; dopo di che diviene indipendente, nel senso che non risentirà più dell'eventuale venir meno della tutela, per qualsiasi ragione, nel Paese d'origine.
Il marchio comunitario
È un marchio registrato destinato a produrre i medesimi effetti su tutto il territorio dell'Unione Europea.
Il registro è tenuto dall'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (U.A.M.I.) con sede in Alicante (Spagna).
La domanda di registrazione può essere depositata alternativamente presso il citato ufficio comunitario ovvero presso l'ufficio nazionale di uno Stato membro che provvede ad inoltrarla all'U.A.M.I.
Quest'ultimo procede ad un esame della regolarità formale della domanda e sulla sussistenza di impedimenti assoluti alla registrazione.
Inoltre svolge una ricerca sui marchi e sulle domande di marchi comunitari anteriori.
Successivamente la domanda viene pubblicata.
Entro tre mesi dalla pubblicazione, i titolari dei marchi anteriori, depositati o registrati a livello nazionale o comunitario, possono presentare opposizione alla registrazione.
Sull'opposizione decide l'U.A.M.I. e contro questa decisone, nonché contro i rifiuti di registrazione, è ammesso ricorso avanti alla Commissioni di ricorso istituite presso l'ufficio stesso.
Dopo la pubblicazione della domanda, i terzi interessati possono indirizzare all'U.A.M.I. osservazioni scritte specificando gli impedimenti assoluti per cui il marchio non dovrebbe essere registrato.
Una volta registrato, il marchio comunitario gode di una forte presunzione di validità.
La registrazione del marchio comunitario conferisce al titolare di esso un diritto di esclusiva sostanzialmente equivalente (ma con estensione a tutto il territorio della Comunità invece che al solo territorio nazionale), a quello offerto dalla registrazione di un marchio italiano.
La durata della registrazione e di dieci anni a decorrere dalla data di deposito della domanda.
Attraverso il brevetto per invenzione l'ordinamento giuridico riconosce all'inventore il diritto di utilizzare in maniera esclusiva l'invenzione per un periodo non rinnovabile di 20 anni.
La disciplina giuridica dei brevetti per invenzione è affidata al Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. n. 30/2005) e ad alcune norme del Codice Civile.
L'invenzione brevettabile
Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e suscettibili di ottenere un'applicazione industriale.
Non sono considerate come invenzioni in particolare:
a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici (la scoperta non brevettabile è la scoperta puramente teorica, mentre è sicuramente brevettabile l'applicazione tecnica di detta scoperta);
b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;
c) le presentazioni di informazioni.
Non sono altresì considerati come invenzioni i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale.
Infine, non possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse.
La brevettabilità dei software
È possibile brevettare due distinte categorie di software: a) le invenzioni nelle quali il programma produce un effetto tecnico interno al computer e b) le invenzioni nelle quali il programma gestisce, tramite il computer, un apparato o un procedimento industriale esterno al computer.
Le altre invenzioni relative al software sono invece tutelate dalla normativa sul diritto d'autore come avviene ad esempio per la tutela dei cc.dd. codici sorgente.
Tipi di invenzione: l'invenzione di prodotto e l'invenzione di procedimento
Tradizionalmente si distingue tra invenzioni di prodotto e invenzioni di procedimento.
Si parla di invenzioni di prodotto quando l'invenzione ha ad oggetto uno certo prodotto materiale, o una macchina, ovvero uno strumento.
Si ha, invece, invenzione di procedimento quando l'invenzione ha ad oggetto non un prodotto in sé, ma la tecnica, la modalità di produzione di beni o di realizzazione di un servizio.
Naturalmente esistono invenzioni che possono avere ad oggetto tanto il prodotto quanto il procedimento.
I requisiti di validità del brevetto
1. L'industrialità: Un'invenzione è considerata suscettibile di applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.
2. La novità: Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto. I fattori che impediscono la novità sono l'anteriorità e la predivulgazione. Sono anteriorità distruttive della novità tutte le invenzioni, brevettate o no, diffuse nel territorio nazionale o all'estero in qualsiasi modo, anteriormente alla domanda di brevetto. Sono distruttive della novità anche le domande di brevetto non ancora pubblicate. Si ha predivulgazione, invece, quando l'autore dell'invenzione comunica, in qualsiasi modo anche involontariamente, l'invenzione stessa a terzi anteriormente alla domanda di brevetto.
3. L'originalità: Un'invenzione è considerata come implicante un'attività inventiva (è originale) se, per una persona esperta del ramo (c.d. tecnico medio), essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica.
4. Liceità: Infine, non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione e' contraria all'ordine pubblico o al buon costume.
La domanda di brevetto
Il diritto di utilizzazione esclusiva dell'invenzione nasce con il rilascio del brevetto da parte dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (U.I.B.M.). La data di deposito della domanda di brevetto costituisce il criterio per la definizione dell'eventuale conflitto tra più inventori in base al noto principio "first to file". Tuttavia gli effetti del brevetto non decorrono dalla data di deposito, bensì dalla data in cui la domanda é resa accessibile al pubblico.
Ogni domanda di brevetto può avere ad oggetto una sola invenzione.
La domanda di brevetto, ricevuta dall'Ufficio, rimane segreta per 18 mesi, salvo che l'interessato richieda espressamente la pubblicazione anticipata. In questo caso la domanda viene resa pubblica dopo 90 giorni dal deposito della domanda.
Inoltre il richiedente può notificare la domanda di brevetto ad un terzo ed in tal caso gli effetti della domanda decorrono dal momento della notifica.
L'Ufficio procede all'esame (verifica dei requisiti di brevettabilità) e decide se accogliere o meno la domanda di brevetto. Nel primo caso rilascia il brevetto. In caso di rigetto, il richiedente può ricorrere alla Commissione dei Ricorsi entro 30 giorni.
Il richiedente che, pur avendo usato la dovuta diligenza, non ha potuto osservare un termine nei confronti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o della Commissione dei ricorsi, è reintegrato nei suoi diritti se dalla mancata osservanza del termine ne é conseguito il rigetto della domanda.
Invenzioni dei dipendenti e dei ricercatori
Se l'inventore è dipendente di un ente privato, il diritto al rilascio del brevetto è riservato al datore di lavoro. All'inventore viene, viceversa, riconosciuto il diritto morale ad essere riconosciuto autore dell'invenzione.
A tal proposito si distingue tra "invenzione di servizio" e "invenzione di azienda".
Si ha invenzione di servizio quando l'invenzione viene realizzata nella esecuzione di un rapporto di lavoro in cui l'attività inventiva é prevista come oggetto del rapporto di lavoro e a tale scopo retribuita. In tal caso il diritto al rilascio del brevetto spetta al datore di lavoro, nulla spettando al dipendente.
Si ha invenzione d'azienda quando l'invenzione non costituisce l'oggetto del rapporto di lavoro, ma vi si innesta solo casualmente. Anche in tal caso il diritto al rilascio del brevetto spetta al datore di lavoro, ma al dipendente spetta comunque un "equo premio" la cui determinazione dipende dal valore dell'invenzione in quanto brevettata.
Se l'inventore è dipendente da un'università o da un ente pubblico di ricerca il diritto al rilascio del brevetto è riconosciuto allo stesso inventore, spettando al datore di lavoro una partecipazione ai proventi.
In tal caso il ricercatore potrà presentare domanda di brevetto personalmente ma dovrà informarne l'università la quale fissa anticipatamente l'importo del canone di licenza ad essa spettante in caso di licenza a terzi dell'invenzione realizzata dal proprio ricercatore. All'inventore spetta comunque almeno il 50% dei proventi derivanti dallo sfruttamento dell'invenzione.
Le regole appena dette non si applicano alle invenzioni realizzate da ricercatori universitari all'interno di attività di ricerca finanziata in tutto o in parte da terzi. In tal caso i diritti sulle invenzioni spettano all'università.
La licenza obbligatoria
In deroga al principio di esclusività dei diritti conferiti dal brevetto, la legge prevede alcune ipotesi di licenza obbligatoria.
Essa è prevista in caso di mancata o insufficiente attuazione dell'invenzione da parte del titolare del brevetto ovvero quando l'attuazione di un'invenzione non sia possibile senza pregiudizio dei diritti derivanti da brevetto anteriore.
La licenza obbligatoria non è mai esclusiva ed è a titolo oneroso.
Discorso a parte va fatto per la licenza obbligatoria per le invenzioni dipendenti. Si ha invenzione dipendente quando l'attuazione dell'invenzione presuppone l'utilizzazione di una invenzione anteriore brevettata. In tal caso, il titolare del secondo brevetto ha diritto ad una licenza obbligatoria sul primo purchè la seconda invenzione comporti, rispetto alla prima, un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica. In ogni caso il titolare del primo brevetto ha diritto alla concessione di una licenza obbligatoria sulla seconda invenzione a condizioni ragionevoli.
Estinzione e nullità del brevetto
L'estinzione del diritto di brevetto si realizza naturalmente allo scadere del termine ventennale decorrente dalla data di pubblicazione del brevetto stesso.
L'estinzione può seguire altresì alla rinuncia del titolare, che viene annotata nella Raccolta dei brevetti.
Sono previste alcune ipotesi di decadenza, ovvero di cessazione anticipata degli effetti del brevetto rispetto alla scadenza naturale. Tali ipotesi sono costituite anzitutto dalla mancata o insufficiente attuazione dell'invenzione protrattasi per un biennio successivo alla concessione della licenza obbligatoria. Un'altra ipotesi è costituita dal mancato pagamento dei diritti di brevetto entro 30 giorni dalla comunicazione inviata dall'Ufficio al titolare.
Ultima ipotesi di decadenza è costituita dal deposito in Italia di una domanda di brevetto per la medesima invenzione da parte di un soggetto che rivendichi una priorità per aver depositato, nell'anno precedente, una domanda di brevetto per la stessa invenzione in uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Unione di Parigi.